La Danimarca ha messo in campo un disegno di legge che introduce una tutela “tipo copyright” sui tratti personali (volto, voce, corpo). Lo scopo è combattere i deepfake. La riforma modificherebbe la legge sul diritto d’autore dando a ciascuno il diritto esclusivo sulle proprie imitazioni digitali realistiche, con possibilità di rimozione e risarcimento. Il testo ha un ampio sostegno politico trasversale ed è ora in iter parlamentare, con entrata in vigore prevista nel 2026 se approvato.
La “massa”, in quanto istanza, è la menzogna, mentre la categoria del “singolo” è una categoria spirituale, la categoria attraverso cui deve passare la stirpe [il genere umano] ― Søren Kierkegaard.
Nel Regno di Danimarca il potere politico effettivo è in mano al Parlamento (Folketing) e al Governo, che deve poter governare senza una maggioranza contraria in aula. La Corona è parte del potere legislativo solo in senso formale: nomina il Primo ministro e firma le leggi, ma il suo ruolo è sostanzialmente cerimoniale e simbolico.
Nel giugno 2025 il governo danese ha raggiunto una “ampia intesa politica” con quasi tutti i partiti del Folketing per introdurre nel Copyright Act una tutela inedita contro i deepfake: il diritto di ogni persona ai propri “caratteri personali”, cioè aspetto fisico, voce e corpo.
L’accordo, reso pubblico dal Ministero della Cultura con il titolo “Ampia intesa sui deepfake, dà a tutti il diritto al proprio corpo e alla propria voce”. Prevede due pilastri:
Secondo la sintesi ufficiale, lo scopo del provvedimento è creare un “chiaro fondamento giuridico” che permetta a chiunque di ottenere la rimozione di imitazioni digitali realistiche dai vari servizi online, in particolare dai social network. Le nuove norme dovrebbero dialogare direttamente con il Digital Services Act (DSA), rafforzando gli obblighi delle piattaforme a eliminare contenuti illegali quando segnalati.
Il meccanismo scelto è peculiare: invece di passare solo dal diritto alla privacy o dal diritto all’immagine, la Danimarca innesta queste tutele nel diritto d’autore. Un autorevole studio legale danese (Løje IP) sintetizza così il cuore del disegno di legge:
Le sanzioni previste sono particolari: la violazione delle nuove norme non comporta direttamente multa o carcere per l’utente che diffonde il contenuto. Può però dare luogo a richieste di risarcimento secondo le regole generali del diritto danese. Le sanzioni più pesanti ricadono sugli “oplagningsmedier”, cioè le piattaforme che ospitano i contenuti (social, servizi di hosting), se non rispettano i loro obblighi di rimozione.
Sul piano politico, la riforma è sostenuta dal governo di coalizione (socialdemocratici, liberali di Venstre e centristi di Moderaterne) e da un ampio arco di forze, fra cui Danmarksdemokraterne, Socialisti Popolari, Conservatori, Radikale Venstre ed Alternativet.
Sul piano dell’iter legislativo, la situazione – a oggi, inizio 2026 – è questa:
Oggi la Danimarca non ha ancora in vigore il “copyright sul volto”. C’è un accordo politico trasversale, un disegno di legge definito e calendarizzato, un quadro sanzionatorio impostato e una data-obiettivo per rendere operativa la riforma.
Quando la Danimarca propone di estendere la logica del diritto d’autore al volto e alla voce, il punto non è solo tecnico, è antropologico-giuridico: che cos’è una persona, dal punto di vista del diritto?
Nel costituzionalismo europeo la persona non è un bene, ma un soggetto di dignità: indisponibile nel suo nucleo essenziale. La CEDU (art. 8), la Carta UE (art. 1 e 7) e le costituzioni nazionali proteggono corpo, identità, vita privata come dimensione personalistica, non come patrimonio negoziabile.
La novità danese consiste nello spostare una parte di questa protezione sul terreno della proprietà intellettuale: di fronte a un deepfake che usa il mio volto o la mia voce, non mi difendo solo come “vittima di una violazione della privacy”, ma anche come titolare di un diritto esclusivo su quella rappresentazione. Questo serve a rafforzare rimedi e responsabilità delle piattaforme.
Lo sfruttamento può riguardare una campagna politica, vendere prodotti, diffondere contenuti propagandistici. Si sfrutterebbe il mio capitale simbolico. Lì è coerente riconoscere un diritto esclusivo: non per monetizzare ogni frame, ma per impedire che la mia persona sia ridotta a oggetto comunicativo altrui.
La sfida, per il legislatore, è questa: usare la tecnica del diritto d’autore come strumento di tutela della persona. Il rischio è quello di non scivolare nello scenario in cui corpo e voce diventano semplicemente beni sul mercato. Se la linea di confine tra queste due logiche non è tracciata con chiarezza, il rischio è che, nel tentativo di difenderci dai deepfake, finiamo per cambiare silenziosamente il modo in cui il diritto guarda a ciò che noi siamo e vogliamo essere.
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