Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato lo scorso 1° ottobre le nuove regole sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi, cioè di Stati che non appartengono all’UE, i quali non hanno diritto di restare nel suo territorio. Il provvedimento affronta una debolezza che per anni ha minato la credibilità della politica migratoria comunitaria. Uno Stato conclude l’istruttoria, accerta che una persona non ha titolo per soggiornare e infine emette un provvedimento di rimpatrio. Purtroppo, però, incontra difficoltà nell’eseguirlo oppure la persona si sposta in un altro Stato membro e apre di fatto un nuovo percorso amministrativo.
Proprio per questo, il nuovo regolamento prova a fare in modo che una decisione già presa continui a produrre effetti anche oltre la frontiera nazionale, mantenendo le garanzie necessarie perché nessun rimpatrio venga eseguito senza una verifica delle circostanze concrete. Quel che ne viene fuori è uno spazio europeo privo di controlli sistematici alle frontiere interne e l’approvazione rappresenta dunque un passaggio importante, perché attraversare un confine interno non dovrebbe cancellare il lavoro giuridico già compiuto da una nazione parte dell’Unione. Di questo avviso sembra essere anche Orhan Dragas, saggista serbo ed esperto di sicurezza e relazioni internazionali, nonché fondatore e direttore dell’International Security Institute con sede a Belgrado.
Se le frontiere sono europee, anche le decisioni sui rimpatri devono avere un peso comune

“Al centro del nuovo sistema c’è l’ordine europeo di rimpatrio – sottolinea Dragas – un documento uniforme che contiene le informazioni necessarie affinché un altro Stato membro sappia che cosa è stato deciso e su quali elementi si fonda quella decisione. Se l’Italia conclude un procedimento e stabilisce che un cittadino di un Paese terzo non ha diritto di restare. E quella persona si trasferisce poi in Francia o in Austria, le autorità del secondo Stato non dovranno più comportarsi come se il fascicolo non esistesse. Potranno utilizzare la decisione già adottata e, dopo le proprie verifiche, organizzare il rimpatrio. In una prima fase il riconoscimento resterà facoltativo. Dopo tre anni il funzionamento del sistema sarà sottoposto a valutazione E la Commissione europea potrà allora proporre che il riconoscimento diventi obbligatorio”.
Nel 2025 gli Stati dell’Unione hanno emesso 491.950 provvedimenti che imponevano di lasciare il territorio, mentre nello stesso anno solo 135.460 persone sono state effettivamente rimpatriate verso Paesi esterni all’UE. Le due cifre non riguardano necessariamente le stesse persone e gli stessi procedimenti, perché fra una decisione e la sua esecuzione possono passare mesi, ma mostrano con sufficiente chiarezza la distanza fra il provvedimento amministrativo e il suo effetto reale.
La giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è tirannica – Blaise Pascal
“Nel primo trimestre del 2026 si sono registrati altri 108.475 provvedimenti di questo tipo e 34.550 persone hanno fatto ritorno in Paesi terzi – spiega in proposito – Quando nel 2025 la Commissione presentò il nuovo sistema, stimava che si eseguisse in concreto circa una decisione di rimpatrio su cinque. Un divario di queste dimensioni indebolisce l’autorità della legge e diffonde l’idea che un procedimento possa concludersi senza una conseguenza certa”.
Cosa impone il regolamento?
Il regolamento impone inoltre alla persona destinataria del rimpatrio di collaborare con le autorità, anche per confermare l’identità e ottenere i documenti necessari al viaggio. Nei casi in cui la polizia o gli altri organismi competenti ritengano che una persona rappresenti un grave rischio per la sicurezza, sono previste misure più severe. “Il divieto di rientro – afferma Dragas – potrà essere disposto senza una scadenza prefissata quando la pericolosità concreta lo giustifichi e la misura sia proporzionata. In circostanze particolari il trattenimento potrà superare i ventiquattro mesi. Le nuove regole distinguono così con maggiore precisione il semplice soggiorno irregolare dai casi nei quali esistono informazioni relative a violenza, terrorismo, criminalità organizzata o altre minacce serie per la sicurezza“.
“Lo Stato che esegue il rimpatrio – prosegue – resta però responsabile di verificare i cambiamenti successivi alla decisione originaria. Se emergono nuovi elementi dai quali risulti che la persona rischia persecuzioni, torture o trattamenti inumani nel Paese di destinazione, quelle informazioni devono essere esaminate prima della partenza. Il nuovo sistema consente quindi di utilizzare il lavoro già svolto da un altro Stato membro senza trasformarlo in un automatismo. Una procedura conclusa non deve ripartire da zero solo perché la persona ha attraversato una frontiera interna, ma ogni circostanza nuova capace di incidere sulla protezione dovrà comunque essere valutata dall’autorità che esegue il rimpatrio”.
La parte che suscita le discussioni politiche più accese riguarda la possibilità di creare centri di rimpatrio fuori dall’Unione per persone nei cui confronti si sia già presa una decisione definitiva. Un centro di questo tipo potrà essere istituito soltanto sulla base di un accordo con un Paese terzo che rispetti gli standard internazionali in materia di diritti umani. I minori non accompagnati resteranno esclusi.
E i centri di rimpatrio?
“Per il pubblico italiano è importante distinguere questo modello dai centri in Albania. – dice – L’intesa fra Roma e Tirana fu concepita in modo più ampio e riguardava una parte della procedura migratoria al di fuori del territorio dell’UE, mentre il nuovo regolamento disciplina strutture destinate a persone per le quali il procedimento si è già concluso e il diritto di soggiorno è stato negato. Il dato politico è comunque netto, poiché il diritto europeo riconosce ormai che una parte del sistema dei rimpatri può essere organizzata fuori dal territorio dell’Unione. Per anni Giorgia Meloni ha insistito su questioni che a Bruxelles incontravano resistenze evidenti. Ha sostenuto che una politica migratoria credibile non può essere valutata soltanto dal numero di persone accolte o redistribuite dopo l’arrivo.
Deve essere giudicata anche dalla capacità di prevenire le partenze irregolari, controllare la frontiera esterna, ottenere la collaborazione dei Paesi d’origine ed eseguire davvero il rimpatrio di chi non ha diritto di restare. In seguito al suo invito a Ursula von der Leyen a recarsi a Lampedusa nel settembre 2023, la Commissione europea presentò un piano in dieci punti che comprendeva rimpatri più rapidi, maggiore cooperazione con i Paesi d’origine. E anche prevenzione delle partenze, un ruolo più ampio di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e procedure di frontiera più veloci. Von der Leyen riassunse allora un principio sul quale Roma insisteva già da tempo, quello secondo cui deve essere l’Europa a decidere chi entra e a quali condizioni, senza lasciare quella scelta nelle mani dei trafficanti”.
Gli sviluppi successivi hanno seguito la stessa direzione
Nell’ottobre 2024 il Consiglio europeo ha chiesto un deciso aumento e un’accelerazione dei rimpatri, una cooperazione più stretta con i Paesi d’origine e di transito e una nuova normativa europea capace di ridurre le differenze fra i sistemi nazionali. A seguire, nel marzo 2025, la Commissione ha proposto un sistema comune con un ordine europeo di rimpatrio, la possibilità di riconoscere reciprocamente le decisioni, regole specifiche per le persone considerate pericolose per la sicurezza e una base giuridica per i centri nei Paesi esterni all’Unione. Dopo il negoziato fra i governi degli Stati membri e il Parlamento europeo, quel progetto è diventato un regolamento. Misure che pochi anni fa dividevano profondamente la politica europea sono oggi entrate nel suo diritto comune.
I risultati dell’esperienza italiana secondo Dragas
“L’esperienza italiana dimostra inoltre che un controllo più rigoroso dell’immigrazione irregolare può convivere con un programma molto ampio di ingressi regolari per lavoro. Per il periodo dal 2026 al 2028 il governo ha autorizzato 497.550 ingressi di lavoratori stranieri, distribuiti per anno e per settore in base alle esigenze del mercato del lavoro. Per il cittadino la differenza è concreta. Nell’ingresso regolare lo Stato sa in anticipo chi arriva, per quale datore di lavoro, con quale titolo e dopo quali controlli, mentre in quello irregolare la scelta dipende in larga misura dalla rotta disponibile, dai trafficanti e dalla capacità individuale di pagare il viaggio.
Una politica di rimpatrio efficace serve quindi a preservare la distinzione fra l’ingresso autorizzato dallo Stato e una permanenza che, al termine di una procedura, è stata giudicata priva di base giuridica. Tuttavia, un rimpatrio non può essere eseguito se il Paese d’origine rifiuta di confermare l’identità del proprio cittadino, non rilascia il documento di viaggio oppure non accetta di riprenderlo. Già nel 2024 il Consiglio europeo aveva chiesto di collegare la cooperazione sui rimpatri agli strumenti diplomatici, alla politica dei visti, ai rapporti commerciali e agli aiuti allo sviluppo.
Sono strumenti che Meloni aveva indicato in precedenza, attirandosi spesso l’accusa di populismo di destra. Eppure, su questo terreno l’Unione dispone di una forza che il singolo Stato non possiede nella stessa misura, perché l’accesso al mercato europeo, gli investimenti, i visti e il sostegno finanziario rappresentano interessi importanti per numerosi Paesi d’origine. Se l’obbligo di riprendere i propri cittadini resterà completamente separato da questi rapporti, anche il miglior ordine europeo di rimpatrio rischierà di restare un documento perfettamente valido ma impossibile da eseguire.
Per la polizia e per i servizi di sicurezza il vantaggio più concreto del nuovo sistema sarà la continuità delle informazioni
Se l’identità di una persona, i suoi spostamenti precedenti, l’uso di documenti falsi, eventuali condanne penali o una valutazione di rischio sono già registrati in uno Stato membro, il passaggio in un altro Paese non dovrebbe interrompere né il flusso dei dati né la continuità del procedimento. Schengen può funzionare senza frontiere interne soltanto se gli Stati si scambiano informazioni abbastanza affidabili da impedire che la libertà di movimento diventi uno strumento per sottrarsi a decisioni già adottate. L’ordine europeo di rimpatrio va in questa direzione, ma la sua efficacia dipenderà dalla qualità dei dati, dalla velocità con cui circoleranno e dalla capacità delle amministrazioni nazionali di collaborare senza ritardi di mesi”.
Un punto di svolta
Pertanto, con la decisione del 1° ottobre, il Consiglio porta dentro il diritto europeo questioni che per anni hanno alimentato scontri politici. L’esecuzione effettiva delle decisioni di rimpatrio, la cooperazione con i Paesi d’origine, il trattamento specifico delle persone che rappresentano una seria minaccia per la sicurezza e la possibilità di utilizzare centri fuori dall’Unione sono ormai parte delle regole comuni. “Se il regolamento funzionerà come previsto – auspica Dragas – i primi a beneficiarne saranno i cittadini italiani e quelli degli altri Stati membri. Questo perché le autorità avranno strumenti migliori per far rispettare le decisioni e per evitare che persone considerate seriamente pericolose restino per anni sospese fra controlli di polizia, procedimenti giudiziari e permanenza irregolare.
“A perdere terreno – conclude – dovrebbero essere soprattutto le organizzazioni criminali che guadagnano dal traffico di migranti. Il loro modello di affari dipende anche dalla possibilità di vendere l’idea che, una volta raggiunta l’Unione europea, il rimpatrio sarà lento, incerto o aggirabile spostandosi in un altro Paese. Un sistema nel quale la decisione di rimpatrio segue la persona attraverso l’Unione colpisce direttamente quella promessa commerciale e rende più difficile continuare a vendere l’immagine di un’Europa nella quale basta riuscire a entrare per poter restare a lungo. A distanza di pochi anni da quando Meloni ha portato con determinazione rimpatri, controllo delle frontiere e responsabilità degli Stati al centro della discussione europea, il Consiglio dell’Unione ha tradotto in diritto comune, con obblighi concreti per gli Stati membri, temi che allora incontravano una forte resistenza a Bruxelles“.
Leggi anche:
Immigrazione, Filippo Marra: «Difendere le frontiere»
Ceuta, tra mari e frontiere: la nuova crisi migratoria risveglia la politica UE? – L’Opinione
Per rimanere aggiornato sulle ultime opinioni, seguici su: il nostro sito, Instagram, Facebook e LinkedIn
