Il recente caso di Viareggio ha sollevato un acceso dibattito sia sui social media che in televisione, alimentato da giuristi ed esperti, ma anche dall’opinione pubblica, spesso confusa e divisa. Una divisione che, come in molti casi simili, è fomentata dall’emozione predominante dell’essere umano: la rabbia. Da una parte, c’è chi esprime rabbia verso il ladro deceduto, Said Malkoun, invocando la giustizia fai-da-te, sfiduciato nel sistema giudiziario. Dall’altra, vi è chi si indigna verso l’imprenditrice-omicida Cinzia Dal Pino, considerata responsabile della morte dell’uomo.
Quando un crimine sconvolge una comunità, l’opinione pubblica si spacca inevitabilmente in due: da un lato, chi cerca giustizia e vuole vedere un colpevole punito; dall’altro, chi teme che una condanna affrettata possa essere un errore irreparabile. In questo conflitto di emozioni e giudizi, la verità diventa spesso la prima vittima – Anonimo
La difficile valutazione della drammatica vicenda di Viareggio
Tuttavia, l’analisi legale del caso porta alla conclusione che non è facile inquadrare questo episodio come un esempio di legittima difesa, soprattutto alla luce delle immagini, ormai pubbliche, che mostrano la donna investire più volte il ladro con la sua auto. Cerchiamo quindi di chiarire gli elementi della legittima difesa, come sancito dall’articolo 52 del Codice Penale. Il primo comma recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Il concetto di “pericolo attuale” implica una minaccia immediata, qui e ora. Ma rivediamo i fatti.
Le ipotesi da accertare
Immaginiamo il ladro che si avvicina, verosimilmente, alla donna, armato di coltello, e la minaccia per ottenere la borsa con i soldi. Dopo averla presa, non la ferisce, ma si allontana. A quel punto, il pericolo per la vita della donna è cessato. Razionalmente, avrebbe potuto chiamare la polizia, ma, invece, ha deciso di inseguirlo con la sua auto, schiacciandolo contro una vetrina e passando più volte sul suo corpo.
Il concetto chiave qui è la proporzione. Non parliamo solo della sproporzione tra i mezzi utilizzati (un SUV contro un uomo a piedi, da verificare se in possesso davvero del coltello), ma della sproporzione tra i beni lesi. Da una parte, abbiamo una borsa, un oggetto di valore materiale; dall’altra, una vita umana, il cui valore non può essere equiparato a nulla, né dal punto di vista legale né morale. La vita umana è sacra, e ogni atto che la mette in pericolo deve essere valutato con estrema attenzione.
È fondamentale ricordare che queste riflessioni sono valide, ma non conclusive. Il compito di stabilire la verità giuridica spetta ai tribunali e agli esperti del settore, attraverso un’indagine approfondita e imparziale.
Un caso simile si è verificato in passato quando a Bari un giovane è stato assolto, riconoscendogli la legittima difesa dopo aver investito un ladro che puntava una pistola contro il padre durante una rapina per un orologio Rolex. In quel caso, il ladro ha subito una frattura, ma non è morto, e la reazione del giovane è stata giudicata proporzionata alla minaccia imminente. La differenza tra i due casi, però, è evidente. Nel caso di Viareggio, la difesa legittima sembra esclusa, e la donna rischia di essere condannata, per omicidio.
Normativa vigente e possibili sviluppi
La legge distingue tre tipi di omicidio: doloso (art. 575 c.p.), preterintenzionale (art. 584 c.p.) e colposo (art. 589 c.p.). E se il difensore della donna sarà in grado di mostrarlo, qui si potrà invocare l’omicidio preterintenzionale, poiché la donna ha volontariamente investito il ladro, ma senza l’intenzione diretta di ucciderlo. In questo caso, gli elementi che configurano il reato sono chiari: l’azione volontaria di inseguire e investire l’uomo per ferirlo ma la non volontà di ucciderlo, cosa che però purtroppo succederà successivamente.
L’intenzione iniziale sembra essere quella di causare un danno meno grave, cioè ferire la vittima, ma non quella di provocarne la morte. Ciò nonostante, è proprio nel nesso di causalità tra l’azione volontaria (l’inseguimento e l’investimento) e l’evento più grave (la morte) che si configura il reato di omicidio preterintenzionale. Il termine “preterintenzionale” indica un reato che va oltre l’intenzione originaria: l’autore dell’atto non voleva causare l’evento più grave, ma lo ha comunque determinato con le sue azioni.
Al di là degli aspetti giuridici, che ci aiutano a comprendere il linguaggio tecnico utilizzato dagli esperti, resta una domanda fondamentale: quanto vale davvero una vita umana di fronte a un bene materiale, come dei soldi o un orologio? Nessun oggetto, per quanto prezioso, può giustificare la perdita di una vita. È qui che il diritto si intreccia con l’etica e la morale: la legge può fornire una cornice per giudicare i fatti, ma la coscienza collettiva deve riflettere sul valore insostituibile di una vita umana.
Credit foto di copertina: web
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