Nella giornata di ieri, giovedì 4 giugno 2026, davanti alla Corte d’Assise di Milano, si è aperto il processo a Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio volontario pluriaggravato di Pamela Genini, la giovane donna di 29 anni uccisa lo scorso 14 ottobre 2025 all’interno del suo appartamento di Milano. Stando alle prime informazioni a riguardo, l’imputato rischierebbe la pena dell’ergastolo.
La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci — Isaac Asimov
Il processo Soncin per l’uccisione di Pamela Genini: l’inizio di uno dei più gravi casi di femminicidio degli ultimi anni
L’apertura del dibattimento rappresenta l’approdo giudiziario di una vicenda che ha suscitato profondo allarme sociale non solo per la brutalità dell’omicidio, ma anche per il contesto di violenze pregresse, atti persecutori e, successivamente, per la profanazione della tomba della vittima, episodio che ha generato un secondo filone investigativo ancora aperto. La prima udienza è stata caratterizzata da una forte tensione emotiva. In aula erano presenti i familiari della vittima, ammessi come parti civili. All’ingresso dell’imputato, la madre di Pamela, Una Smirnova, ha avuto una reazione di forte dolore, rivolgendo un insulto all’uomo accusato di aver ucciso sua figlia prima di scoppiare in lacrime.
Secondo la ricostruzione della Procura di Milano, Soncin avrebbe pianificato l’aggressione nei confronti dell’ex compagna dopo la fine della relazione. L’accusa sostiene che l’uomo si sarebbe procurato una copia delle chiavi dell’abitazione della vittima e sarebbe entrato nell’appartamento armato di coltello. Pamela, resasi conto del pericolo, riuscì a contattare telefonicamente un amico chiedendo aiuto. Le forze dell’ordine intervennero rapidamente e tentarono persino un accesso all’appartamento simulando una consegna a domicilio, ma quando riuscirono a entrare la donna era già stata uccisa.
L’autopsia ha documentato un numero impressionante di ferite: secondo gli atti d’indagine, Pamela sarebbe stata colpita con 76 coltellate. Tale circostanza costituisce uno degli elementi che la pubblica accusa utilizza per sostenere l’aggravante della crudeltà.
Le imputazioni e il quadro giuridico
L’imputazione formulata dalla Procura è quella di omicidio volontario aggravato ai sensi degli articoli 575 e 577 del Codice Penale.
Le aggravanti contestate risultano particolarmente rilevanti. Fra queste, in particolare, ci sono la premeditazione, in merito alla quale l’accusa sostiene che l’omicidio sia stato programmato in anticipo. A seguire i futili motivi, poiché il movente sarebbe riconducibile all’incapacità dell’imputato di accettare la fine della relazione. La crudeltà, desunta dalle modalità dell’aggressione e dall’elevatissimo numero di colpi inferti. Per non parlare dell’aggravante della relazione affettiva cessata, introdotta e rafforzata dalla normativa sul contrasto alla violenza di genere, applicabile ai delitti commessi contro partner o ex partner.
La combinazione di tutti i suddetti fattori rende astrattamente applicabile la pena dell’ergastolo.
Il rito immediato e il tema della violenza pregressa
Il procedimento è giunto direttamente davanti alla Corte d’Assise mediante rito immediato. Nel sistema processuale italiano il rito immediato può essere disposto quando il quadro probatorio viene ritenuto particolarmente solido e la prova appare evidente, consentendo di saltare l’udienza preliminare. La richiesta era stata avanzata dalla Procura di Milano ed è stata accolta dal giudice competente. Dal punto di vista processuale, ciò non comporta alcuna anticipazione di colpevolezza, ma segnala che gli elementi raccolti durante le indagini sono stati ritenuti sufficienti per sostenere immediatamente l’accusa in giudizio.
Uno degli aspetti centrali del processo riguarda il contesto precedente all’omicidio. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro di presunti maltrattamenti, minacce, aggressioni fisiche e comportamenti persecutori protratti per lungo tempo. Secondo gli atti richiamati dalla Procura, Pamela aveva manifestato più volte il timore di essere uccisa dall’ex compagno. Particolarmente significativo, sotto il profilo probatorio, è il riferimento al protocollo sanitario di valutazione del rischio per le vittime di violenza domestica compilato dalla giovane durante un accesso ospedaliero. Secondo quanto emerso, la donna aveva fornito risposte che evidenziavano un rischio elevato di escalation violenta.
Questi elementi potrebbero assumere rilevanza non soltanto per dimostrare il movente e la premeditazione, ma anche per delineare una progressione criminosa culminata nell’omicidio.
Le parti civili
La Corte d’Assise ha ammesso la costituzione di parte civile dei familiari della vittima:
• la madre;
• il padre;
• il fratello;
• la sorella.
La costituzione di parte civile consente ai congiunti di partecipare attivamente al processo penale e di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal delitto. È stata invece esclusa la costituzione di parte civile di Francesco Dolci. I giudici hanno ritenuto che il rapporto sentimentale con la vittima non presentasse i requisiti di stabilità e continuità richiesti per riconoscere una legittimazione processuale autonoma.
Il mistero della profanazione della tomba
Sebbene non faccia parte del processo per omicidio, la vicenda della profanazione della tomba di Pamela Genini continua a influenzare il contesto mediatico e investigativo. Nel marzo 2026 il feretro della giovane fu trovato manomesso e il corpo risultò oggetto di una gravissima profanazione. Su tale episodio la Procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta autonoma. Per questi fatti risulta indagato Francesco Dolci con accuse che comprendono vilipendio di cadavere e furto, mentre le indagini sono tuttora in corso.
L’avvocato della famiglia Genini ha dichiarato di non ritenere Soncin coinvolto, allo stato degli atti, nella vicenda della profanazione.
I temi giuridici che saranno decisivi
Nel corso del dibattimento la Corte dovrà accertare:
• la sussistenza della premeditazione;
• la natura del movente;
• la configurabilità dell’aggravante della crudeltà;
• il peso probatorio delle pregresse condotte violente;
• la ricostruzione cronologica dell’aggressione;
• l’eventuale capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti, qualora la difesa dovesse sollevare questioni in tal senso.
La valutazione di questi elementi determinerà non soltanto l’eventuale affermazione di responsabilità, ma anche il trattamento sanzionatorio finale.
Insomma, il processo a Soncin si presenta come uno dei procedimenti più rilevanti in materia di violenza di genere degli ultimi anni. L’accusa sostiene che Pamela sia stata vittima di una lunga escalation di controllo, minacce e violenze culminata in un omicidio premeditato e particolarmente efferato. La difesa avrà ora la possibilità di contestare l’impianto accusatorio davanti alla Corte d’Assise di Milano, chiamata a stabilire se ricorrano tutte le aggravanti contestate e se sussistano i presupposti per una condanna all’ergastolo.
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