Sembrerà strano, ma una banca ha cercato di scavalcare una sentenza, passata in giudicato, attraverso una diversa domanda diretta alla ripetizione di indebito. I fatti precedenti dicono che, oltre 16 anni fa, al Sig. X venivano fatti acquistare dei “bond Argentina”. L’ingente perdita spingeva X ad introdurre il 2009 un giudizio di risarcimento danni definito, poi, con la sentenza n. 16403/2014, con la quale si condannava la banca al risarcimento del danno, rigettandone anche la richiesta di restituzione dei bond, perché inammissibile ed infondata. La Banca, in ottemperanza al provvedimento, pagava l’importo indicato in sentenza e non proponeva l’eventuale appello.
Quindi, sentenza definitiva e passaggio in giudicato. Dopo due anni, il Sig. X, rimasto legittimo proprietario dei bond, in forza dell’accordo tra stato argentino e la TFA, otteneva il rimborso del valore dei titoli. A questo punto la Banca, però, introduceva un nuovo giudizio ex art 702 cpc invocando un indebito oggettivo ex art 2033 c.c. e/o un indebito arricchimento ex art 2041, chiedendo la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza 16403/2014. Che cosa è successo dopo?
Il Tribunale con ordinanza del 22.11.2019 accoglieva la domanda della banca e condannava il Sig. X al pagamento di una somma superiore a quella liquidata della sentenza del 2014 oltre a spese legali.
Un tentativo di indebito arricchimento sventato in aula?
Proposto l’appello, dall’avv. Giuseppe Ursini, me medesimo, la causa veniva decisa (c.r, dott.ssa Paola Giglio Cobuzio), con l’accoglimento dell’appello proposto da X: rigetto delle domande proposte da MPS e condanna dello stesso al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. ( sent. N. 3326/2025 VII sez CDA Na). La sentenza motivava in modo preciso e circostanziato l’accoglimento dell’appello, in particolare:
La sentenza della Corte
“[…] Alla luce della sopra citata sentenza – specifica la Corte dopo aver riportato il punto centrale della sentenza – 16403/2014 la condanna della Banca al pagamento dell’“importo di euro…, oltre agli interessi legali dal 2.10.2009 al soddisfo” è relativa al risarcimento dei danni subiti dall’investitore per non avere la Banca adempiuto all’obbligo informativo e comportamentale sulla stessa gravante, nella fase di esecuzione del contratto quadro.
Non è dubitabile che il rimborso effettuato dallo Stato argentino, in favore di x, ha causa e soggetti diversi da quelli specificati nella sentenza del Tribunale, rinvenendo la sua fonte nell’adesione dell’investitore all’accordo siglato tra TFA e la Repubblica Argentina. La riscossione da parte di X delle somme previste nell’accordo de quo non ha alcuna diretta incidenza sugli effetti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 16403/2014, passata in giudicato.
In altri termini, la causa giustificativa del pagamento eseguito dalla Banca a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza n” 16403/2014 non è venuta meno, né in tutto, né in parte, per la sopravvenuta riscossione dell’indicata percentuale del valore nominale delle obbligazioni riconosciuto al X dalla Repubblica Argentina, trattandosi di vicende del tutto distinte ed autonome. Ed infatti, si evidenzia che l’indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causarti finitam).
Ingiusto pagamento
Contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, il pagamento dell’importo […], oltre agli interessi legali dal 2.10.2009 al soddisfo deve ritenersi dovuto in forza della citata sentenza, dalla quale risulta certa la causa debendi sia al momento dell’intervenuto pagamento da parte della Banca che successivamente.
Pertanto, va individuato esclusivamente nel titolo giudiziale di condanna (sentenza Tribunale Napoli n.16403714), attributivo del diritto di x al risarcimento del danno nello specifico importo ivi liquidato, la unica ed esclusiva “causa solvendi” del pagamento effettuato dalla Banca. Tale “causa solvendi” non è in alcuna correlazione con lo svolgimento dell’arbitrato tra la TFA e la Repubblica Argentina per cui è del tutto fuori fuoco l’affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la domanda di ripetizione verrebbe a fondarsi “sulle conseguenze” prodotte dal citato arbitrato.
[…] Quanto all’azione generale di ingiusto pagamento pure proposta dalla Banca, si osserva che trattasi di un’azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi; è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun’altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria, ai sensi dell’art. 2042 cod. civ.
Le conclusioni
Nel caso di specie, non ne ricorrono i presupposti applicativi perché, da un lato, le somme individuate dalla Banca quale oggetto di ingiustificato arricchimento della controparte risultano giuridicamente di spettanza dell’X, che ne ha diritto in forza della sopra richiamata sentenza n. 6403/2014, dall’altro, l’intervenuto rimborso delle obbligazioni argentina, quale fatto nuovo sopravvenuto, avrebbe potuto essere azionato dalla Banca mediante altri appositi rimedi di tutela in considerazione della pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisti dei bond argentini di cui alla richiamata sentenza n. 6403/2014 con ogni conseguenza in ordine alla titolarità delle obbligazioni in oggetto e al soggetto legittimato al rimborso.
Non essendo consentito il travalicamento dei limiti imposti dalla qualificazione della causa petendi della domanda in mancanza di ulteriori e diverse allegazioni nel presente giudizio da parte della Banca e dovendosi rispettare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, l’appello è fondato e, in riforma della ordinanza appellata, si rigettano le domande proposte dalla Banca nei confronti di X.
In conclusione, seguendo il costante orientamento della Cassazione, la Corte di Appello (pres. Dott.ssa D’Ambrosio, cons. dott. Magliulo relatrice dott.ssa Giglio Cobuzio) ha del tutto escluso che quanto eseguito in adesione della sentenza definitiva possa essere annullato o scavalcato attraverso un diverso giudizio anche per eventi successivi avvenuti tra soggetti diversi e per causali del tutto ultronee alla banca.
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